• 24 Novembre 2024
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Esequie solenni in caso di morte di presidenti e assessori della Giunta regionale

Disciplina delle esequie solenni

Approvata la delibera sulla “Disciplina delle esequie solenni” in caso di morte del Presidente della Regione Sardegna, dei componenti della Giunta regionale, degli ex Presidenti, degli ex componenti della Giunta regionale, dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione.

È stata approvata con la delibera 5/15 regionale del 12 febbraio la  “Disciplina delle esequie solenni”. In sostanza, il documento dove sono regolati i comportamenti e le iniziative da adottare, come ad esempio il lutto pubblico regionale, nelle ipotesi di decesso del Presidente della Regione Sardegna, dei componenti della Giunta regionale, degli ex Presidenti, degli ex componenti della Giunta regionale, dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione, di coloro che si sono distinti con il loro operato, per il bene e il progresso della Sardegna e di quanti abbiano ricoperto vari e rilevanti incarichi istituzionali in Sardegna, ripetuti nel tempo. Il Vicepresidente della Regione Alessandra Zedda precisa che «in ogni caso è sempre fatta salva la differente volontà espressa dai familiari del defunti di optare per esequie private».

Art. 1 – Esequie solenni

1. Fuori dei casi di esequie di Stato, la Regione può motivatamente disporre esequie solenni nel caso di decesso:

a) del Presidente della Regione in carica;

b) dei componenti della Giunta regionale in carica;

c) degli ex Presidenti della Regione;

d) degli ex componenti della Giunta regionale;

e) dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione in carica.

2. Oltre ai casi indicati dal comma 1, la Regione può motivatamente disporre esequie solenni per coloro che si sono distinti con il loro operato, per il bene e il progresso della Sardegna e per quanti abbiano ricoperto vari e rilevanti incarichi istituzionali in Sardegna, ripetuti nel tempo.

3. In tutti i casi previsti dal presente articolo, è sempre fatta salva la diversa volontà della famiglia di optare per esequie private.

Art. 2 – Decesso del Presidente della Regione in carica

  1. La Regione pubblica un necrologio sui maggiori quotidiani della Sardegna in caso di decesso del Presidente della Regione in carica.
  2. La camera ardente è allestita per due giorni presso la sede di rappresentanza, sala Giunta “Emilio Lussu” Villa Devoto, con guardia d’onore composta dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza. La camera ardente è composta con tappetto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura “Il Vicepresidente e la Giunta regionale”, Gonfalone listato a lutto e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell’Unione europea.
  3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è accompagnato dalla guardia d’onore composta dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza ed è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Vicepresidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipano il Vicepresidente della Regione e tutti i componenti della Giunta regionale. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo presidente della Conferenza Episcopale Sarda se il deceduto è cattolico. L’orazione funebre è tenuta dal Vicepresidente della Regione.
  4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, proclama il lutto pubblico regionale dal giorno del decesso fino al giorno delle esequie e, dal giorno del decesso fino al giorno delle esequie, in tutti gli edifici delle amministrazioni del sistema Regione, la bandiera della Regione è posta a mezz’asta.

Art. 3 – Decesso dei componenti della Giunta regionale in carica

  1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso dei componenti della Giunta regionale in carica.
  2. La camera ardente è allestita per un giorno presso la sede di rappresentanza, sala “Luigi Crespellani” Villa Devoto. La camera ardente è composta con tappetto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura “Il Presidente e la Giunta regionale”, Gonfalone listato a lutto, scortati dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza, e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell’Unione europea. Se il defunto non era residente o domiciliato a Cagliari, la camera ardente può essere allestita in una sede provinciale della Regione.
  3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Presidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipano il Presidente della Regione e tutti i componenti della Giunta regionale. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo diocesano se il deceduto è cattolico. L’orazione funebre è tenuta dal Presidente della Regione.
  4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, proclama il lutto pubblico regionale per il giorno delle esequie e, per lo stesso giorno delle esequie, in tutti gli edifici delle amministrazioni del sistema Regione, la bandiera della Regione è posta a mezz’asta.

Art. 4 – Decesso degli ex Presidenti della Regione

  1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso degli ex Presidenti della Regione.
  2. La camera ardente è allestita per un giorno presso la sede di rappresentanza, sala dei “Ritratti” Villa Devoto. La camera ardente è composta con tappetto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura “Il Presidente e la Giunta regionale”, Gonfalone listato a lutto, scortati dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza, e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell’Unione europea. Se il defunto non era residente o domiciliato a Cagliari, la camera ardente può essere allestita in una sede provinciale della Regione.
  3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Presidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipa il Presidente della Regione. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo diocesano se il deceduto è cattolico. L’orazione funebre è tenuta dal Presidente della Regione.

Art. 5 – Decesso degli ex componenti della Giunta regionale

  1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso degli ex componenti della Giunta regionale.
  • Durante la cerimonia funebre, gli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza scortano la corona e il nastro con la dicitura “Il Presidente e la Giunta regionale”. Alla cerimonia funebre partecipa il componente della Giunta regionale che in quel momento ricopre la carica a suo tempo ricoperta dal defunto.

Art. 6 – Decesso dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione in carica

  1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso dei Direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione in carica.
  2. Durante la cerimonia funebre, gli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza scortano la corona e il nastro con la dicitura “Il Presidente e la Giunta regionale”. Alla cerimonia funebre partecipa il componente della Giunta regionale in carica, che fa capo all’amministrazione del sistema Regione presso cui è istituita la direzione generale alla quale il defunto era preposto.

Art. 7 – Decesso di personalità eminenti

  1. La Regione pubblica un necrologio sul quotidiano Sardo più diffuso nella provincia del defunto, in caso di decesso di personalità eminenti di cui al comma 2 dell’articolo 1.
  2. La camera ardente è allestita per un giorno presso la sede di rappresentanza, sala dei “Ritratti” Villa Devoto. La camera ardente è composta con tappetto dove posare il feretro, corona e nastro con la dicitura “Il Presidente e la Giunta regionale”, Gonfalone listato a lutto, scortati dagli addetti al cerimoniale in divisa di rappresentanza, e bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell’Unione europea. Se il defunto non era residente o domiciliato a Cagliari, la camera ardente può essere allestita in una sede provinciale della Regione.
  3. Durante la cerimonia funebre, il feretro è ricoperto con la bandiera della Regione che prima della tumulazione è consegnata dal Presidente della Regione al familiare più prossimo. Alla cerimonia funebre partecipa il Presidente della Regione. Previo accordo con le autorità religiose competenti, la cerimonia funebre è presieduta dal Vescovo diocesano se il deceduto è cattolico. L’orazione funebre è tenuta dal Presidente della Regione.

Art. 8 – Spese

1. La Regione può motivatamente disporre delle spese della cerimonia, ad esclusione delle spese relative alla tomba, nei soli casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2.

Art. 9 – Coordinamento

1. Il coordinamento delle attività di cui alla presente disciplina è effettuato dall’ufficio competente in materia di cerimoniale e rappresentanza della Presidenza della Regione.

Giovanni Pala

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