Abbanoa, conguagli regolatori legittimi: prima sentenza di un Tribunale sardo
Il Tribunale di Cagliari si uniforma alle decisioni delle sezioni unite della Cassazione. Prima applicazione in Sardegna della recente ordinanza della Corte Suprema sui termini della prescrizione.
In tema di conguagli regolatori il Tribunale Ordinario di Cagliari, con una sentenza di questi giorni, si allinea alle decisioni della Suprema Corte: “Si ritiene in proposito di applicare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione”. «È un’ulteriore conferma della correttezza dell’operato di Abbanoa: le contestazioni sui termini della prescrizione non hanno alcun fondamento», sottolinea la Società idrica.
Questo è il primo provvedimento di un giudice isolano che segue l’ordinanza della Corte Suprema depositata lo scorso 11 ottobre: in quella ordinanza è fatta definitivamente chiarezza, con un principio giurisprudenziale applicabile su tutte le altre cause in corso, che la decorrenza dei termini della prescrizione deve fare riferimento al momento in cui i conguagli regolatori erano stati determinati dalle autorità amministrative. Per quanto riguarda la Sardegna, questi erano stati quantificati nel 2014 dall’Ente di Governo d’Ambito a seguito dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica, gas e servizi idrici (Aeegsi) che li aveva disciplinati per tutti i Gestori a livello nazionale.
La causa. Nello specifico la sentenza riguarda l’annullamento in grado di appello causa di una decisione del Giudice di Pace del 2019 che accoglieva i rilievi di un cliente al quale era stata addebitata una fattura relativa proprio ai conguagli regolatori. Il 27 ottobre, in grado di Appello, la Sezione Civile del Tribunale di Ordinario di Cagliari, nella persona del Giudice Paolo Corso, ha accolto quanto sostenuto da Abbanoa.
La sentenza. Sono confermati tutti i principi stabiliti a livello europeo e nazionale sulla copertura integrale dei costi del servizio tramite il metodo tariffario.
“In questo contesto”, si legge nella sentenza del Tribunale di Cagliari che evidenzia il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione, “la nozione stessa di recupero dei costi, in cui si sostanza il conguaglio, implica in sé l’applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato. Il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 del Codice Civile (Decorrenza della prescrizione)”.
Cosa sono i conguagli regolatori. I conguagli regolatori sono una componente della tariffa finalizzati a recuperare costi che le aziende avevano sostenuto tra il 2005 e il 2011. Tali conguagli nel 2014 erano stati quantificati e approvati a livello regionale dall’ente d’Ambito (EGAS) e addebitati da Abbanoa nei modi stabiliti a livello nazionale dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI). Abbanoa, come del resto i Gestori in tutta Italia, aveva a suo tempo proceduto alla fatturazione di tali “partire pregresse” nel pieno rispetto delle normative vigenti definite dagli Organi di controllo.
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