• 25 Novembre 2024
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Il parroco di Bono don Mario Curzu impugna l’Ordinanza comunale

Don Mario Curzu

BONO. «Ho ricevuto dal parroco di Bono (don Mario Curzu ndr) il mandato di procedere all’immediata impugnazione davanti alla competente giurisdizione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bono n. 1 del 5 gennaio 2021. Tale provvedimento è, infatti, lesivo dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa e di esercizio del diritto di culto e risulta adottato nonostante sia già intervenuto l’annullamento di precedente e analoga ordinanza da parte del Prefetto della Provincia di Sassari Maria Luisa D’Alessandro per contrasto con le disposizioni legislative dello Stato».

Così l’avvocato Ivano Iai, chiamato ad impugnare l’Ordinanza comunale che, visto l’aumento dei contagi Covid, vieta tra le altre cose anche le celebrazioni religiose in presenza dei fedeli, inclusi i funerali, nell’intero territorio comunale di Bono.

Il 31 dicembre era intervenuto il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, che aveva definito la prima Ordinanza del 29 dicembre «inverosimile» e «una indebita e grossolana ingerenza nella sfera di culto». Il provvedimento è stato poi annullato dalla Prefettura di Sassari per mancanza di «evidenza di rischio epidemiologico diversa e superiore rispetto a quella degli altri comuni limitrofi e, comunque, della Provincia di Sassari» e perché l’Ordinanza non era stata firmata dal Sindaco ma dal suo Vice.

«Il divieto di svolgimento di celebrazioni religiose in presenza dei fedeli – spiega l’avvocato Iai –, previsto nell’ordinanza del Sindaco, costituisce atto abnorme di incomprensibile mortificazione per la comunità cristiana locale e proviene, in ogni caso, da Autorità carente in assoluto di competenza in virtù delle previsioni costituzionali che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) e dei patti internazionali ivi richiamati».

«Il divieto generale e radicale di celebrazioni religiose appare, peraltro – continua il legale –, contraddittorio nel contesto delle libertà ammesse dal provvedimento del Sindaco che prevede una deroga per i funerali il cui svolgimento – esclusivamente nel cimitero di cui è disposta la chiusura e consentito in presenza di non più di 15 persone ma con imprecisa indicazione di chi debba trattarsi – sembrerebbe compatibile con le cautele da adottarsi per scongiurare il rischio di contagio o diffusione di epidemie virali».

«Pur ispirata dalla finalità di contenere la pandemia in corso, l’ordinanza viola, in ogni caso – continua ancora Iai –, il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) giacché permette lo svolgimento di una serie indeterminata di attività umane, esemplificativamente elencate, pregiudicando la sola libertà di esercizio della religione e del culto che i cittadini di Bono non potranno neppure esercitare all’istemo del territorio comunale a causa dell’illegittima sospensione per essi della libertà di circolazione (art. 16 Cost.)».

«Ove il pregiudizio determinato dall’ordinanza dovesse rilevare anche sotto il profilo degli interessi civili – conclude Iai –, lo scrivente difensore procederà alle dovute iniziative risarcitorie e di ristoro per i danni subiti e futuri».

Ultimo aggiornamento 6 gennaio ore 9:25.

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