La Sardegna ritorna arancione: cosa cambia
Da lunedì 22 marzo la Sardegna ritorna arancione dopo 20 giorni in cui aveva respirato l’aria della quasi libertà grazie alla conquista della zona bianca. Sulla decisione del Governo pesa comunque l’incremento, registrato tra l’8 e il 14 marzo, del numero di contagi e dell’Rt maggiore di 1 (1.08), ossia il parametro che indica quante persone possono essere contagiate in media da una sola persona e in un certo periodo di tempo in relazione all’efficacia delle misure restrittive. Viene elaborato attraverso algoritmi e valutato per periodi di tempo, in questo caso settimanalmente.
Il passaggio dell’Isola direttamente alla zona arancione è dovuto al decreto Covid del 12 marzo scorso, che non prevede in tutta Italia la zona gialla fino al 6 aprile. Il provvedimento ha previsto inoltre misure più restrittive per il periodo pasquale, in particolare il 3, 4 e 5 aprile, giorni in cui si applicheranno indistintamente le misure da zona rossa in tutte le Regioni.
La Sardegna ritorna in zona arancione: cosa cambia.
RISTORAZIONE E BAR. È vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
SPOSTAMENTI. Regole valide dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 (i giorni 3, 4 e 5 sono previsti in fascia rossa)
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00 (e non più alle 23:30 come era previsto in zona bianca), nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione
Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
ATTIVITÀ CULTURALI. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
SCUOLE. L’attività dei servizi educativi per l’infanzia (asili nido), delle scuole dell’infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza.
NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI. Ingressi sono contingentati, seguendo le disposizioni contenute in ogni attività e rappportati alle dimensioni dei locali. È obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali.
SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA. Chiuse le palestre, le piscine, i centri benessere e quelli termali. Fatta eccezione le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
UFFICI. Per chi svolge servizi essenziali come Banche, Poste e assicurazioni, è ammesso sempre il disbrigo delle pratiche in presenza, sempre contingentando gli ingressi e l’uso obbligatorio delle mascherine e dell’igienizzazione delle mani. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le modalità telematiche, gli accessi negli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali.
Regole valide il 3, 4 e 5 aprile 2021 – GIORNI ROSSI
Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.