Utilizzo della farina di grillo negli alimenti, via libera dell’Unione Europea
La polvere potrà essere utilizzata nel pane, cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti e in tanti altri prodotti.
È arrivato il via libera dell’Unione Europea all’introduzione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico, ovvero di Acheta domesticus. Il Regolamento di esecuzione Ue 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Nella valutazione scientifica chiesta dalla Commissione Ue all’Autorità europea per la sicurezza alimentare si legge «che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è sicura alle condizioni e ai livelli d’uso proposti.
Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico), se utilizzata nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne, destinati alla popolazione generale, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283».
Sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale – si legge –, che collegavano in modo ambiguo il consumo di Acheta domesticus a una serie di episodi di anafilassi, e sulla base di prove che dimostrano che Acheta domesticus contiene una serie di proteine potenzialmente allergeniche, nel suo parere l’Autorità ha concluso che il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di Acheta domesticus. L’Autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità di Acheta domesticus.
Per dare seguito alla raccomandazione dell’Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull’allergenicità di Acheta domesticus. Fino a quando l’Autorità non avrà valutato i dati generati nell’ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, non vi sono prove conclusive che colleghino direttamente il consumo di Acheta domesticus a casi di sensibilizzazione primaria e allergie, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che Acheta domesticus causi una sensibilizzazione primaria.
Nel suo parere l’Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) può provocare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere. L’Autorità ha inoltre osservato che, se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. È pertanto opportuno che gli alimenti contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) siano adeguatamente etichettati conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.
L’Autorità ha inoltre osservato che le sue conclusioni sulla sicurezza della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) si basavano sugli studi e i dati scientifici relativi alla descrizione dettagliata del processo di produzione, ai risultati delle analisi immediate, ai dati analitici sui contaminanti, ai risultati degli studi di stabilità, ai dati analitici sui parametri microbiologici e ai risultati degli studi sulla digeribilità delle proteine, senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento e raggiungere le sue conclusioni.
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, 24 gennaio 2023 – si legge all’art. 2 –, solo la società Cricket One Co. Ltd è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell’articolo 3 o con il consenso di Cricket One Co. Ltd.
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